Ferie, permessi e ROL: i diritti che probabilmente non usi tutti
4 settimane di ferie minime, ROL, ex festività, permessi per eventi familiari. Molti lavoratori non usano tutto ciò che gli spetta.
Laddro Team

In Italia il diritto alle ferie ha rango costituzionale. L'articolo 36 della Costituzione stabilisce che "il lavoratore ha diritto [...] a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". È uno dei pochi diritti del lavoratore che la Costituzione dichiara esplicitamente irrinunciabile. Eppure, secondo un'indagine di Espresso Communication per Factorial (2024), circa il 33% dei lavoratori italiani non utilizza tutte le ferie a cui ha diritto. Un paradosso che costa sia in termini di salute che di denaro.
Le ferie: il quadro normativo
Il D.Lgs. 66/2003 (attuazione delle Direttive europee 93/104/CE e 2000/34/CE) disciplina le ferie nel dettaglio:
Durata minima. Ogni lavoratore dipendente ha diritto a un minimo di 4 settimane di ferie all'anno (art. 10), equivalenti a 20 giorni lavorativi su una settimana di 5 giorni. Questo è il minimo di legge. Molti CCNL prevedono ferie superiori:
- CCNL Commercio (Confcommercio): 26 giorni lavorativi
- CCNL Credito: fino a 27 giorni
- CCNL Pubblico Impiego: 28 giorni (32 dopo 3 anni di servizio)
- CCNL Metalmeccanico: 4 settimane (con possibilità di giorni aggiuntivi per anzianità)
Irrinunciabilità. Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto di lavoro (art. 10, comma 2). Non puoi scegliere di non andare in ferie in cambio di soldi. L'unica eccezione è la cessazione del rapporto: alla fine del contratto, le ferie maturate e non godute devono essere pagate nell'ultimo cedolino.
Modalità di fruizione. Delle 4 settimane minime, almeno 2 devono essere fruite consecutivamente nel corso dell'anno di maturazione (se il lavoratore lo richiede). Le restanti 2 settimane devono essere godute entro 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione.
Periodo di ferie. È il datore di lavoro a stabilire il periodo delle ferie, tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore (art. 2109 del Codice Civile). Il lavoratore non ha un diritto unilaterale a scegliere quando andare in ferie, ma il datore deve agire con ragionevolezza.
ROL: le ore di permesso retribuito che molti ignorano
I ROL (Riduzione dell'Orario di Lavoro) sono ore di permesso retribuito previste dai CCNL, introdotte storicamente come compensazione per la riduzione delle festività. Funzionano come un "monte ore" che si accumula mensilmente e può essere utilizzato per permessi brevi.
I ROL variano significativamente per settore e CCNL:
- CCNL Commercio: 72 ore annue di ROL per aziende con più di 15 dipendenti (56 ore per aziende con meno di 15)
- CCNL Metalmeccanico: fino a 104 ore annue di PAR (Permessi Annui Retribuiti), che includono ROL e ex festività
- CCNL Chimico-Farmaceutico: 68 ore annue
- CCNL Turismo: 32-104 ore a seconda del livello
I ROL si accumulano mensilmente (in tredicesimi se il CCNL prevede anche il mese di ferie). Vanno generalmente fruiti entro l'anno o entro i termini previsti dal CCNL. Attenzione: molti CCNL prevedono che i ROL non goduti vengano pagati alla scadenza, a differenza delle ferie. Controlla il tuo CCNL specifico.
Ex festività: 4 giorni in più che spesso non usi
Le ex festività sono 4 giorni di permesso retribuito all'anno, corrispondenti alle festività abolite dalla L. 54/1977:
- San Giuseppe (19 marzo)
- Ascensione
- Corpus Domini
- Santi Pietro e Paolo (29 giugno, tranne che a Roma dove è festivo)
La maggior parte dei CCNL prevede questi 4 giorni come permessi aggiuntivi retribuiti. Sono distinti dai ROL e vanno generalmente fruiti entro l'anno solare. Se non utilizzati, vengono pagati o, in alcuni CCNL, si perdono.
Permessi per eventi familiari e personali
La legge e i CCNL prevedono permessi retribuiti specifici per eventi della vita:
Matrimonio. 15 giorni consecutivi di calendario (non lavorativi), retribuiti al 100%. Il diritto è previsto dalla maggior parte dei CCNL e vale per il matrimonio civile o religioso. Spetta anche in caso di unione civile (L. 76/2016).
Congedo di paternità obbligatorio. 10 giorni lavorativi obbligatori (D.Lgs. 105/2022, che recepisce la Direttiva UE 2019/1158), retribuiti al 100% dall'INPS. Fruibili nei 2 mesi prima e nei 5 mesi dopo il parto. Si aggiunge un giorno facoltativo in alternativa a un giorno di congedo della madre.
Lutto. 3 giorni lavorativi per il decesso del coniuge (o convivente), di parenti entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti) o affini entro il primo grado (suoceri) (art. 4 L. 53/2000).
Permessi L. 104/1992. Per i lavoratori con disabilità grave o per i familiari che li assistono: 3 giorni al mese di permesso retribuito (frazionabili anche in ore). Il diritto è previsto dall'art. 33 della L. 104/1992 e successive modifiche.
Donazione sangue. 1 giorno di permesso retribuito per ogni donazione, retribuito dall'INPS.
Permessi studio. Per i lavoratori studenti: 150 ore annue di permesso retribuito per preparazione esami (art. 10 L. 300/1970, Statuto dei Lavoratori), nei limiti e con le modalità previste dal CCNL.
Il congedo parentale
Il congedo parentale è disciplinato dal D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità/paternità), modificato da ultimo dal D.Lgs. 105/2022:
- Spetta a entrambi i genitori, per un massimo di 10 mesi complessivi (elevabili a 11 mesi se il padre ne utilizza almeno 3)
- Ciascun genitore può usufruire di un massimo di 6 mesi
- Fruibile fino ai 12 anni del figlio
- Indennità: 30% della retribuzione per un massimo di 6 mesi tra i due genitori (per periodi fino ai 6 anni del figlio). La Legge di Bilancio 2024 ha elevato l'indennità all'80% per i primi due mesi di congedo per il 2024. La Legge di Bilancio 2025 ha confermato l'80% per il primo mese e portato al 60% il secondo mese dal 2025 in poi (per i genitori che terminano il congedo di maternità/paternità dopo il 31 dicembre 2023)
Come leggere la busta paga: ferie e permessi
Nella tua busta paga dovrebbero essere indicati:
- Ferie maturate (dall'inizio dell'anno)
- Ferie godute (quante ne hai già usate)
- Ferie residue (il saldo a tuo favore)
- ROL/permessi maturati, goduti e residui (stessa logica)
Se queste voci non sono presenti o non sono chiare, chiedi chiarimenti all'ufficio paghe o al consulente del lavoro. Hai il diritto di sapere esattamente quante ferie e permessi hai maturato e quanti te ne restano.
Cosa fare se il datore non rispetta i tuoi diritti
Se il datore di lavoro non ti concede le ferie minime o non ti riconosce i ROL previsti dal CCNL:
- Richiedi per iscritto (email o PEC) la fruizione delle ferie o dei permessi
- Contatta un sindacato per assistenza
- Segnala all'Ispettorato del Lavoro: la mancata concessione delle ferie minime è sanzionata con una multa da 100 a 600€ per ogni lavoratore e per ogni periodo (art. 18-bis D.Lgs. 66/2003)
- In caso di contestazione, le differenze retributive (ferie e ROL non goduti e non pagati) possono essere reclamate davanti al giudice del lavoro con prescrizione di 5 anni
Le ferie e i permessi non sono un favore: sono un diritto costituzionale e contrattuale. Usali tutti. E se cerchi un datore di lavoro che rispetti i tuoi diritti, inizia la tua ricerca su Laddro.